Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per le imprese agricole

Il nuovo decreto Agricoltura prevede diverse misure a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Tra queste diventa importante il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nelle unità produttive nelle regioni della  ZES unica del mezzogiorno - Zona Economica Speciale unificata - in grado di ricomprendere il territorio delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore dei beni strumentali

La misura prevede un credito di imposta variabile in relazione alla localizzazione e alla dimensione delle imprese, come di seguito indicato:



Dimensione impresa

Abruzzo

Molise, Basilicata, Sardegna*

Campania, Puglia*, Calabria, Sicilia

GRANDI

15%

30%

40%

MEDIE

25%

40%

50%

PICCOLE

35%

50%

60%



Per quanto riguarda la soglia minima dell'investimento, questa è fissata in 50.000 euro per i settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura,

Il credito d’imposta viene concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e potrà essere cumulato con altre agevolazioni statali nel rispetto dei limiti previsti dalle normative europee in materia.

È cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento.  

Dal momento che il credito d’imposta ZES Unica è riconosciuto nei limiti massimi stabiliti dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale 2022-2027, non è possibile il cumulo sulle stesse spese con altri strumenti agevolativi in regime di esenzione quali la Nuova Sabatini o il nuovo credito d’imposta 5.0.

È, invece, possibile il cumulo con i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali ed immateriali 4.0 – essendo questi ultimi norme fiscali a carattere generale – a condizione di non superare i costi effettivi sostenuti. 

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